Venditori non registrati compresi negli obblighi DAC 7 per gestori di piattaforme
Configura una «piattaforma» anche un sito web che non prevede un contatto diretto tra utenti-venditori e utenti-acquirenti
L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 3 pubblicato ieri, si è pronunciata sugli obblighi di comunicazione e scambio di informazioni dei gestori di piattaforme digitali, fornendo alcuni chiarimenti circa l’interpretazione delle definizioni di “piattaforma” e di “venditore”.
Gli obblighi sono quelli disciplinati dalla direttiva 2021/514/Ue (“DAC 7”), intervenuta al fine di contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile facilitati dalla digitalizzazione dell’economia, estesi anche alle giurisdizioni extra-Ue partecipanti in ragione di un modello di norme (c.d. “Model Rules”) e del relativo Commentario elaborati nel 2020 in ambito OCSE e volti a garantire uno scambio di informazioni analogo a quello disciplinato
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