Cessioni di fauna selvatica per attività venatoria con IVA al 22%
Con la consulenza giuridica n. 6 dell’8 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di animali selvatici destinati prima ad attività venatoria e poi all’alimentazione sono soggette ad aliquota IVA del 22%.
Nel caso specifico, un’associazione rappresenta che diversi imprenditori agricoli che svolgono “attività connesse” di tipo faunistico-venatorio acquistano da terzi la fauna selvatica, che potrà poi essere destinata:
- o al ripopolamento,
- o all’allevamento per finalità venatorie, con successivo prelievo della fauna abbattuta da parte del cacciatore per fini alimentari.
L’associazione ritiene che alle suddette cessioni di animali debba applicarsi l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 7) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 – norma che prevede l’aliquota IVA ridotta per le cessioni di “conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana”.
Secondo l’Agenzia, invece, dette cessioni vanno assoggettate ad aliquota IVA ordinaria del 22%, in quanto non è possibile determinare fin dall’origine la destinazione della selvaggina all’alimentazione umana. Tale destinazione può essere determinata solo successivamente, quando il cacciatore preleva gli animali abbattuti.
Non è valida allo scopo una dichiarazione del cessionario che attesti la finalità venatoria dell’acquisto.
A sostegno dell’applicazione dell’aliquota ordinaria, l’Agenzia richiama il disposto dell’art. 18-bis del DL 73/2021 che, solo in via temporanea, per supportare gli operatori nel periodo dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, ha concesso l’applicazione dell’aliquota del 10% per le cessioni di animali destinati ad attività venatoria, quale misura eccezionale e derogatoria rispetto all’ordinario regime applicabile a tali operazioni.
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