Chi concede in locazione l’immobile per fini estranei all’attività professionale è consumatore
Il conseguimento di vantaggi fiscali non basta a escludere la tutela contro le clausole abusive
Con una sentenza pubblicata ieri, resa nella causa C-347/23, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 2 lett. b) della Direttiva (Ue) 93/13, il quale declina nei seguenti termini la definizione di “consumatore” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina sulle clausole abusive: è “consumatore qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”.
Nello specifico, i giudici comunitari hanno affermato che il citato art. 2 lett. b), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che stipula un contratto di mutuo ipotecario al fine ...
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