Parere dell’esperto anche sulla transazione fiscale
Il giudice può interpellare l’esperto al fine di valutare se autorizzare l’esecuzione dell’accordo
Con il DLgs. 136/2024 (correttivo-ter del DLgs. 14/2019 o CCII) il legislatore ha inserito nella composizione negoziata la possibilità di un “accordo transattivo fiscale”.
In breve, l’art. 23 comma 2-bis del CCII prevede che, nel corso delle trattative, l’imprenditore possa formulare una proposta di transazione alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, avente a oggetto il pagamento, parziale o dilazionato, dei debiti e dei relativi accessori. Sono esclusi dalla transazione i contributi e i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (l’IVA può essere oggetto di riduzione). Se la proposta transattiva, cui vanno allegate due relazioni attestative, si traduce in un accordo, lo stesso va sottoscritto dalle parti, comunicato
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