Il legislatore amplia il concetto di stagionalità del lavoro
Il Ddl. Lavoro contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 21 comma 2 del DLgs. 81/2015
Il Ddl. “Lavoro” approvato, al momento, dalla Camera dei deputati il 9 ottobre scorso e in discussione in Commissione al Senato, contiene, all’art. 11, una norma di interpretazione autentica dell’art. 21 comma 2 del DLgs. 81/2015, in materia di lavoro stagionale.
In particolare, il testo dell’art. 11 del Ddl. “Lavoro” recita quanto segue: “L’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive
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