La revocatoria del fondo patrimoniale non colpisce il successivo atto dispositivo
Gli atti successivi non sono dipendenti dall’atto di costituzione del fondo
L’azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina l’inefficacia del vincolo di destinazione generato con l’atto, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, in quanto si tratta di atti non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso.
Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28593, pubblicata ieri, che ha esaminato il tema delle conseguenze della revocatoria di un fondo patrimoniale su eventuali successivi trasferimenti a terzi dei beni vincolati.
Nel caso di specie, il creditore proponeva e vedeva accolta l’azione revocatoria (con conseguente inefficacia) dell’atto con cui il debitore aveva costituito un fondo ...
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