Anche la condotta omissiva ostacola la vigilanza tramite revisore sulle coop
Senza la prova della conoscenza delle richieste non è però possibile desumere il dolo richiesto
È la fattispecie di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza in relazione a una cooperativa friulana l’oggetto dell’interessante sentenza n. 40738 della Suprema Corte, depositata ieri.
L’amministratrice unica e rappresentante legale della cooperativa, infatti, era stata condannata, sia in primo grado che in appello, per il reato di cui all’art. 2638 comma 2 c.c., non avendo messo a disposizione del revisore – incaricato dalla competente Direzione centrale per le attività produttive, secondo quanto prescritto da una specifica legge regionale friulana – la documentazione contabile e societaria necessaria allo svolgimento dell’attività ispettiva tesa alla verifica della permanenza del fine mutualistico.
In particolare, il revisore ...
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