Da disciplinare le spese processuali se interviene l’autotutela sostitutiva
Auspicabile un intervento legislativo per regolare la riscossione frazionata e l’acquiescenza
La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 30051 depositata il 21 novembre 2024, ha sancito, in sintesi, che con l’autotutela sostitutiva l’Amministrazione finanziaria può sempre emendare vizi formali o sostanziali.
È stato sostanzialmente legittimato un ripensamento sulla base degli stessi “elementi di fatto e diritto” posti a fondamento del primo atto che sono rivalutati ex novo ed ex post, ma in maniera diversa da quella originaria, giustificando così anche una modifica della motivazione e, in special modo, un aumento della pretesa.
Ciò può avvenire finanche in sede processuale (come appunto avvenuto nel caso deciso dalla sentenza), entro l’unico limite del termine di decadenza dell’attività accertativa prevista per il singolo tributo (artt. 43 del
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