Permuta di azioni proprie sempre neutrale con la derivazione rafforzata
Per le micro imprese in regime semplificato la neutralità fiscale dipende dal comportamento contabile
L’art. 177 comma 1 del TUIR disciplina lo scambio di partecipazioni mediante permuta, ossia l’operazione tramite la quale un soggetto (c.d. acquirente) acquisisce, integra o incrementa una partecipazione di controllo ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. in un altro soggetto (c.d. scambiato) attribuendo ai soci di quest’ultimo (c.d. scambianti) azioni proprie.
La società acquirente può dare in permuta solo azioni proprie, in quanto solo in tal modo l’operazione consente di realizzare la finalità che la norma intende agevolare, ossia l’aggregazione tra i soggetti partecipanti.
In particolare, l’agevolazione consiste nella possibilità di effettuare l’operazione in neutralità fiscale, a condizione che il “costo” delle partecipazioni date in permuta
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