Impresa minore assoggettabile a liquidazione giudiziale
La procedura travolge i soci e le società partecipanti illimitatamente responsabili
La disciplina della liquidazione giudiziale dell’imprenditore collettivo appare alquanto “limitata” nel DLgs. 14/2019 (CCII) in rapporto al numero di articoli che la governano (artt. da 255 a 267, oltre agli artt. da 284 a 292 dedicati ai gruppi d’imprese) e la motivazione è essenzialmente storica (in origine il fallimento non investiva le società, ma solo i mercanti insolventi, anche quando l’attività era svolta in compagnie fra essi costituite).
Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 256 comma 1 del CCII sancisce che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale nei confronti di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni produce la diretta apertura (e non l’estensione, che è fattispecie differente) della procedura anche nei
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