Registro autonomo per la cessione di crediti a garanzia di una linea di credito
Bisogna valutare in concreto i rapporti tra i contratti
Per comprendere se la cessione di crediti, stipulata a scopo di garanzia dell’apertura di una linea di credito, configuri una disposizione autonoma, soggetta ad imposta di registro in maniera indipendente dal finanziamento, è necessario valutare in concreto l’atteggiarsi del contratto e degli effetti che le pattuizioni sono destinate a produrre. Lo ricorda la Cassazione, nella sentenza n. 32330, depositata ieri.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto l’imposta di registro dello 0,5% (ex art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) sulla cessione di crediti pro solvendo, effettuata dal contribuente a favore di una Banca, “a garanzia dell’apertura di credito concessa qualche anno prima dal medesimo istituto di credito” al
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