La mera prosecuzione dell’attività non aggrava il dissesto
Il DLgs. 14/2019 ha lasciato pressocché invariata la disciplina dei reati che prima erano definiti «fallimentari», adattandola ai nuovi istituti
In tema di bancarotta semplice, l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217 comma 1 n. 4 e 224 del RD 267/42 deve consistere nel deterioramento provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento
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