La mera prosecuzione dell’attività non aggrava il dissesto
Il DLgs. 14/2019 ha lasciato pressocché invariata la disciplina dei reati che prima erano definiti «fallimentari», adattandola ai nuovi istituti
In tema di bancarotta semplice, l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217 comma 1 n. 4 e 224 del RD 267/42 deve consistere nel deterioramento provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento della complessiva situazione economico finanziaria dell’impresa fallita. Tale tipologia di bancarotta non può dunque essere automaticamente integrata dalla prosecuzione dell’attività di impresa interessata da uno stato di crisi, bensì si configura qualora venga accertato in giudizio il deterioramento della complessiva situazione economico finanziaria dell’impresa quale conseguenza della inerzia colpevole dell’amministratore.
In sintesi, la mera prosecuzione dell’attività qualora la società versi in stato di crisi non integra di per sé il reato. ...
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