Da chiarire la ruralità per le colture «fuori suolo»
I fabbricati utilizzati parrebbero potersi qualificare come rurali strumentali, in quanto impiegati per la protezione delle piante
L’art. 1 del DLgs. 192/2024 (DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES) ha, tra l’altro, inserito tra le attività produttive di reddito agrario ex art. 32 comma 2 del TUIR, se esercitate entro determinati limiti, quelle dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili censiti al Catasto dei fabbricati nelle categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, ossia le c.d. colture “fuori suolo” (si veda “Colture «fuori suolo» nell’ambito dei redditi agrari” del 4 gennaio 2025).
In relazione ai fabbricati utilizzati per dette colture, viene specificato che, con apposito decreto ministeriale, dovranno essere definite le modalità con cui annotare in Catasto tale utilizzo. Nulla, tuttavia, viene precisato riguardo ...
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