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IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Concessione del privilegio artigiano con onere probatorio incerto

L’attività personale dell’imprenditore deve essere il connotato essenziale dell’impresa

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 16 gennaio 2025

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In tema di privilegio artigiano si ricorda che il comma 1 dell’art. 36 del DL 9 febbraio 2012 n. 5, conv. con mod. dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha modificato l’art. 2751-bis comma 1 n. 5 c.c. Tale modifica non ha, tuttavia, dissolto le incertezze interpretative in merito all’onere probatorio che sorge nell’ambito della verifica del passivo concorsuale per la concessione del privilegio de quo.

Prima della variazione legislativa la giurisprudenza era “graniticamente” orientata nel ritenere che per la spettanza del privilegio non occorreva far riferimento solo all’iscrizione all’albo artigiani, ma (soprattutto) alla nozione di “piccolo imprenditore” di cui all’art. 2083 c.c. Pertanto, per il riconoscimento del privilegio artigiano

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