Soglia debitoria provata solo al momento della dichiarazione di fallimento
Esclusa in fase di reclamo la prova dell’adesione alla definizione agevolata ante fallimento
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2223 del 30 gennaio 2025, ha enunciato il principio in forza del quale la condizione di cui all’art. 15 comma 9 del RD 267/42 (debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 euro) deve essere accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare.
Ne consegue che non sono rilevanti i documenti prodotti solo nel giudizio di reclamo ex art. 18 del RD 267/42, con cui provare il venir meno di tale soglia, rispetto a quanto risultante al momento della sentenza, anche se formati prima della dichiarazione di fallimento.
Ricordano i giudici come il regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18 del DPR 600/73) non esonera il contribuente da adempimenti ...
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