Non risponde della convenienza del legato il notaio incaricato di pubblicare il testamento
Con l’ordinanza n. 2969 pubblicata ieri, 6 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui l’erede o il legatario si limitino a conferire al notaio l’incarico di procedere alla pubblicazione di un testamento olografo, nonché alla formalizzazione, con atto pubblico, dell’atto di accettazione dell’eredità, l’obbligazione gravante sul professionista non può estendersi fino al punto di ricomprendere la prestazione di una consulenza giuridica sulla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell’eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario.
Va, infatti, osservato che, in tema di responsabilità del notaio, l’espressione “ricevere un atto” contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse.
Sulla scorta di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria spiegata dall’erede – e, al contempo, legataria di un immobile della de cuius – contro il notaio incaricato della pubblicazione del testamento olografo della defunta e della formalizzazione dell’accettazione dell’eredità da parte di tutti gli eredi, in quanto il professionista, con grave negligenza, non aveva rilevato l’insistenza di un vincolo di destinazione alberghiera sull’immobile oggetto della disposizione testamentaria, falsamente gestito da una srl della quale la testatrice era in parte socia.
Nel caso di specie, la ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa il fatto che l’oggetto dell’incarico professionale fosse stato convenzionalmente esteso anche ad una valutazione di convenienza circa il rifiuto del legato.
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