Da risarcire il danno non patrimoniale da discriminazione
Il risarcimento di tale danno si caratterizza per una connotazione dissuasiva che esula dai c.d. danni punitivi
Il danno non patrimoniale causato da un atto discriminatorio è risarcibile anche solo ricorrendo a presunzioni e va liquidato in via equitativa. Il risarcimento, in tal caso, ha natura dissuasiva.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3488 di ieri in relazione al caso di un lavoratore vittima di un atto di discriminazione da parte del datore di lavoro.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato più volte assunto con contratti di lavoro a termine dal dicembre del 2000, maturando così il diritto di precedenza nelle assunzioni riconosciuto dal contratto collettivo del personale delle Fondazioni lirico sinfoniche, applicato al rapporto. Tale diritto, però, non gli era stato riconosciuto, poiché aveva rifiutato di sottoscrivere un verbale di conciliazione che la Fondazione
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