L’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche rientra nella base imponibile IVA solo se traslata
L’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione concorre alla formazione della base imponibile IVA della cessione del bene solo se è stata traslata dal rivenditore al consumatore. Si tratta di quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 4140 depositata ieri, 18 febbraio 2025.
La Suprema Corte ha osservato che, in linea di principio, nel corrispettivo dell’operazione su cui applicare l’IVA devono essere inclusi anche tutti i tributi di ogni genere (esclusa la stessa IVA) e, in particolare, quelli che “gravano la produzione e la vendita dei beni, il cui importo sia posto a carico del destinatario della cessione”.
Nel caso di specie, l’imposta di consumo prevista dall’art. 62-quater comma 1-bis del DLgs. 504/95 (TUA) non è dovuta dal rivenditore al pubblico e non è legata alla cessione al consumatore. Di conseguenza, tale imposta rientra nella base imponibile IVA dell’operazione solo se costituisce parte del costo del prodotto ceduto, in quanto traslata dal rivenditore al consumatore.
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