L’IVA erroneamente addebitata è detraibile nei limiti dell’importo dovuto
Nella sentenza n. 4101 depositata il 17 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di indebita detrazione per errata aliquota IVA applicata, l’art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97 riconosce al cessionario o committente il diritto a detrarre l’imposta nei limiti del dovuto e non per l’intero ammontare versato (ex multis, Cass. n. 32900/2022). Tale orientamento non è influenzato dalle modifiche apportate alla predetta disposizione con il decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio tributario (DLgs. 87/2024).
Sotto un diverso profilo, i giudici di legittimità hanno confermato che, in merito all’IVA indebitamente fatturata e pagata, non è sufficiente la dichiarazione di fallimento del cedente per giustificare la possibilità del cessionario di presentare la domanda di rimborso dell’imposta direttamente all’Erario. Infatti, occorre dimostrare che la restituzione del dovuto è risultata, in concreto, impossibile o eccessivamente difficile.
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