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L’IVA erroneamente addebitata è detraibile nei limiti dell’importo dovuto

/ REDAZIONE

Mercoledì, 19 febbraio 2025

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Nella sentenza n. 4101 depositata il 17 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di indebita detrazione per errata aliquota IVA applicata, l’art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97 riconosce al cessionario o committente il diritto a detrarre l’imposta nei limiti del dovuto e non per l’intero ammontare versato (ex multis, Cass. n. 32900/2022). Tale orientamento non è influenzato dalle modifiche apportate alla predetta disposizione con il decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio tributario (DLgs. 87/2024).

Sotto un diverso profilo, i giudici di legittimità hanno confermato che, in merito all’IVA indebitamente fatturata e pagata, non è sufficiente la dichiarazione di fallimento del cedente per giustificare la possibilità del cessionario di presentare la domanda di rimborso dell’imposta direttamente all’Erario. Infatti, occorre dimostrare che la restituzione del dovuto è risultata, in concreto, impossibile o eccessivamente difficile.

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