L’atto negoziale di vendita coattiva non esclude la procedura competitiva
Irrilevante l’assenza di valide e ulteriori offerte con assegnazione all’originario proponente
La Cassazione, con ordinanza n. 4754 depositata ieri, ha espresso il principio di diritto in forza del quale, nell’ambito del concordato preventivo, in tema di offerte concorrenti ex art. 163-bis del RD 267/42, il trasferimento dei beni ha natura di vendita esecutiva coattiva quando è realizzato tramite un atto negoziale di straordinaria amministrazione, autorizzato ex art. 161 comma 7 del RD 267/42 e concluso in esito a una procedura competitiva in cui non siano state proposte ulteriori offerte (valide) e i beni siano stati, quindi, assegnati all’originario offerente individuato nel piano concordatario.
In tale ipotesi, infatti, il trasferimento avviene, comunque, a seguito di un procedimento competitivo – con esito negativo – volto alla ricerca di altri soggetti interessati, mentre ...
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