La responsabilità dell’accomandante che riconosce un debito della sas resta limitata
Non è ravvisabile alcun atto di ingerenza che possa rendere applicabile l’art. 2320 comma 1 c.c.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 8048/2025, ha precisato che la sottoscrizione, da parte del socio accomandante di una sas, di una scrittura privata nella quale si riconosce un debito della società e ci si impegna a ripianarlo non integra un atto di ingerenza nell’amministrazione e, pertanto, non lo rende illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali.
Peraltro, sottolinea la Suprema Corte, la circostanza che i giudici di merito avessero indubbiamente escluso la volontà di rinunciare alla limitazione di responsabilità inerente alla condizione di socio accomandante avrebbe potuto “colorare di inammissibilità l’intero ricorso” in Cassazione.
Nel caso di specie, la madre del socio accomandatario di una sas aveva concesso un finanziamento alla società
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