Revoca degli amministratori di srl anche esclusiva
Ammessa l’azione di merito, e cautelare, per la revoca dell’amministratore, senza alcuna strumentalità rispetto all’azione di responsabilità
Il Tribunale di Venezia, nella sentenza n. 2756/2024, affronta diversi e interessanti profili attinenti alla revoca e alle responsabilità degli amministratori di srl.
Si opta, innanzitutto, per la soluzione interpretativa secondo la quale la revoca cautelare dell’amministratore di srl, prevista dall’art. 2476 comma 3 c.c., deve ritenersi ammissibile non solo se proposta in via strumentale a un’azione di responsabilità di natura risarcitoria, ma anche in relazione a un’azione di merito tesa proprio alla revoca dell’amministratore.
Il termine “altresì” – contenuto nella citata disposizione normativa – è, infatti, inteso come attributivo di un potere del socio aggiuntivo e svincolato rispetto alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità;
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