Tutti i periodi nel calcolo dell’anzianità di partecipazione a fondi pensione complementari
Il periodo rilevante per l’aliquota di tassazione di anticipazioni e altre prestazioni deve tener conto anche dei periodi di partecipazione in altri fondi
Con la risoluzione n. 29 di ieri, 11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per determinare l’anzianità utile per il calcolo dell’aliquota di tassazione delle anticipazioni e delle altre prestazioni pensionistiche, in caso di iscrizione a più forme pensionistiche complementari, occorre far riferimento all’anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore, anche se maturata in fondi diversi.
Si ricorda che l’art. 11 del DLgs. 252/2005 prevede che determinate prestazioni siano assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con
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