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FISCO

Prestazioni degli influencer con possibile rilevanza IVA

L’esercizio non occasionale dell’attività determina la soggettività passiva

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Venerdì, 13 giugno 2025

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Con la revisione della classificazione ATECO, adottata a livello amministrativo dal 1° aprile 2025, è stato istituito – tra gli altri – il nuovo codice 73.11.03 per le attività c.d. di “influencer marketing”.

L’occasione è propizia per interrogarsi su quale sia la natura ai fini IVA delle prestazioni poste in essere da influencer che esercitino l’attività in forma abituale, sia nel caso in cui essa risulti l’unica attività svolta, sia nel caso in cui essa si accompagni a un’altra attività esercitata in via prevalente.

Il primo esame da compiere sul tema riguarda la soggettività passiva IVA. In linea di principio, il presupposto soggettivo dell’imposta sembra ricorrere anche con riferimento all’attività esercitata dagli influencer.

A livello generale, appare possibile ricondurre la natura dell’attività dell’influencer alla fattispecie dell’esercizio di arti o professioni, ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72. La norma appena citata si riferisce, infatti, letteralmente, all’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.

È possibile trovarne conferma anche nella posizione dell’Agenzia delle Entrate, che ha qualificato i redditi conseguiti dalle prestazioni rese dagli influencer come redditi di lavoro autonomo (cfr. risposte a interpello n. 139/2021 e n. 700/2021).

Inoltre, è utile rammentare che, a norma dell’art. 9 della direttiva 2006/112/Ce, si considera soggetto passivo, ai fini IVA, “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”.

Sintetizzando la norma nazionale e quella unionale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la qualifica di soggetto passivo sorge “nella misura in cui determinate prestazioni di servizio siano rese nell’ambito di un’attività economica abituale” (ris. n. 48/2009). In particolare, si ritiene che sussista il requisito dell’abitualità dell’attività di lavoro autonomo esercitata “ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo” (ris. n. 41/2020 e risposta a interpello n. 218/2022).

L’introduzione di un codice specifico, nella Tabella ATECO 2025, rappresenta un tassello significativo nel riconoscimento dell’attività svolta da tale figura quale attività avente un carattere autonomo. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’attività dell’influencer non sia la sola esercitata, c’è da comprendere se le prestazioni rese siano incluse nell’attività già svolta ovvero se esse configurino una diversa attività. Potrebbe infatti aversi il caso in cui l’attività di influencer rientri in quella propria del soggetto passivo, come per l’agente immobiliare che utilizza i social network per promuovere le soluzioni abitative in vendita o in locazione.

Diversa è la condizione del professionista (es. avvocato) che, al di là della propria attività, opera come influencer in un altro ambito (es. turismo). In questa circostanza, il soggetto passivo sarebbe tenuto a richiedere un nuovo codice attività (avvalendosi della nuova codifica 73.13.03) e ad applicare separatamente l’imposta ex art. 36 comma 2 del DPR 633/72.

A seguire, c’è comprendere se, sul piano oggettivo, le prestazioni abbiano un’autonoma rilevanza ai fini del tributo. Ciò accade, essenzialmente, laddove tra l’autore della prestazione e il beneficiario “intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (...); ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2013, risposta a interpello n. 226/2021, sulla base di Corte di Giustizia Ue 5 luglio 2018, causa C-544/16, e giurisprudenza ivi citata).

Allorché l’influencer esercita un’attività di pubblicizzazione di un bene o di un servizio ed essa è remunerata con un corrispettivo, determinato in qual si voglia misura (es. sulla base del numero di follower), il ricorrere del presupposto oggettivo dell’IVA appare evidente.

Da valutare il sussistere di operazioni permutative

Più delicata è la circostanza in cui la prestazione dell’influencer non abbia una contropartita monetaria, ma in natura, come accade quando è offerto il soggiorno in cambio della promozione di una struttura ricettiva, mediante contenuti social.

La fattispecie potrebbe integrare un’operazione permutativa. In termini generali, ha rilevanza ai fini IVA l’effettuazione di una prestazione di servizi o una cessione di beni quale corrispettivo di un’altra prestazione o cessione (art. 11 del DPR 633/72), assumendo quale base imponibile il valore di mercato dei beni e servizi oggetto dell’operazione stessa (art. 13 comma 2 lett. d) e art. 14 del DPR 633/72). Resta ferma la necessità di valutare le effettive intenzioni del soggetto passivo in merito al servizio ricevuto (es. soggiorno in un hotel in cui avrebbe comunque alloggiato o meno).

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