Patto di non concorrenza con tassazione esclusiva
Somme di competenza del solo Stato di residenza del percipiente, se il contratto è «genuino»
Il trattamento dei compensi ricevuti dall’ex lavoratore (in genere un dirigente) per l’obbligo di non esercitare, per un periodo predeterminato, attività lavorative per un concorrente dell’azienda di provenienza è delineato in termini generici dal Commentario all’art. 15 del modello OCSE al § 2.9.
Il regime è distinto a seconda della natura delle somme corrisposte all’ex dipendente e alle motivazioni a fronte delle quali le stesse sono pagate.
Il Commentario chiarisce che, di regola, si tratta di pagamenti per i quali non sussiste una correlazione diretta con l’impiego svolto prima dell’interruzione del rapporto di lavoro e che, per tale ragione, risultano imponibili nel solo Stato dove il percipiente ha la propria residenza fiscale al momento dell’incasso.
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