Accertamento del bollo auto con termine decadenziale
Un orientamento della Cassazione bypassa il legislatore richiamando i principi generali
Le liti inerenti alla riscossione del bollo auto presentano vari aspetti critici, specie alla luce di alcuni orientamenti giurisprudenziali che hanno sancito, per quanto possa sembrare strano, che altresì per l’accertamento del bollo il termine è decadenziale.
Per effetto dell’art. 5 comma 52 del DL 953/82, “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Il legislatore si riferisce, secondo il significato lessicale delle parole, alla prescrizione (“l’azione ... si prescrive con il decorso ...”) e non alla decadenza (sarebbe diverso se nella norma fosse scritto “l’azione ... decade con il decorso ...”).
Nonostante ciò, un recente orientamento ritiene che se l’azione di recupero concerne l’accertamento dunque l’atto prodromico alla riscossione, il termine deve avere natura decadenziale dovendosi applicare i principi generali del sistema tributario (Cass. 24 agosto 2022 n. 25204 e 22 maggio 2024 n. 14312).
In base a un’altra tesi, di contro, il DL 953/82 fa riferimento a termini di prescrizione (Cass. 5 settembre 2022 n. 26062 e 14 ottobre 2021 n. 28104), che, in quanto tali, possono essere interrotti anche prima della notifica dell’accertamento stesso.
A seconda dell’orientamento che si ritiene di accogliere, discendono rilevanti conseguenze.
Se si opta per la tesi della prescrizione, l’accertamento interrompe immediatamente la stessa (essendo una costituzione in mora).
Invece, se riteniamo che il termine di notifica, trattandosi di accertamento, sia decadenziale, l’accertamento stesso, se notificato nel termine dei tre anni, “interrompe” la decadenza lasciando spazio alla prescrizione. Detto diversamente, il successivo atto (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) dovrà essere notificato sempre entro i tre anni, che tuttavia hanno, questa volta senza dubbio, natura prescrizionale (il termine può quindi essere interrotto).
A questo punto, entra in gioco un ulteriore problema ovvero il computo del termine prescrizionale, con riguardo sia al dies a quo che al dies ad quem.
In primo luogo, la prescrizione per la notifica della cartella di pagamento/ingiunzione fiscale decorre non da quando il bollo doveva essere pagato (è l’accertamento, secondo la tesi esposta soggetto a decadenza, ad avere il dies a quo ancorato al pagamento), ma da quando è notificato l’accertamento.
Per l’orientamento maggioritario, la prescrizione decorre non dalla notifica dell’accertamento, ma da quando spirano i 60 giorni per il ricorso (Cass. 22 maggio 2024 n. 14312 e 8 settembre 2004 n. 18110).
Adesso sorge il problema del dies ad quem.
Il richiamato art. 5 comma 52 del DL 953/82 sancisce che l’azione di recupero si prescrive “con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La confezione normativa non è uguale alle altre norme che si occupano di termini, come ad esempio l’art. 1 comma 163 della L. 296/2006 o l’art. 25 del DPR 602/73, ove il legislatore si riferisce al “31 dicembre”.
Una prima tesi ritiene che altresì per il bollo auto la prescrizione spiri con il decorso del terzo anno “intero”, quindi il 31 dicembre (C.G.T. II Abruzzo 7 ottobre 2024 n. 668/1/24, Cass. 10 agosto 2022 n. 24595).
Altre sentenze, proprio in ragione della diversa formulazione normativa, sono dell’avviso che la prescrizione si formi decorsi tre anni da quando sono spirati i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento (Cass. 22 maggio 2024 n. 14312 e 1° luglio 2024 n. 18006).
Ipotizziamo che l’accertamento sia stato notificato in data 10 maggio 2025.
I 60 giorni spirano il 9 luglio 2025, quindi la prescrizione decorre dal 10 luglio 2025. Se si applica il primo orientamento, la prescrizione si forma il 31 dicembre 2028, mentre se si condivide il secondo si forma il 10 luglio 2028.
A ben vedere, però, le due tesi esposte influenzano anche il “primo termine” (decadenziale o prescrizionale che sia) relativo alla notifica dell’accertamento.
Supponiamo che il pagamento del bollo sia scaduto il 28 febbraio 2025.
L’accertamento va notificato, a seconda della tesi che si intende accogliere sul computo del termine, o entro il 29 febbraio 2028 o entro il 31 dicembre 2028.
In base allo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 maggio, anche per il bollo auto verrà introdotto l’accertamento esecutivo, pertanto non ci sarà più la riscossione a mezzo ruolo. Tuttavia, non sembra venga modificato l’art. 5 comma 52 del DL 953/82, quindi le problematiche indicate sono destinate a permanere.
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