Non disponibili per il cedente i crediti edilizi «in attesa di accettazione»
La dichiarazione integrativa può essere inviata per correggere errori con impatto sul reddito imponibile e non per modificare le scelte
I crediti d’imposta derivanti da spese sostenute per interventi “edilizi” per le quali sono state esercitate le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 che risultano “in attesa di accettazione” in capo al cessionario, sono indisponibili per l’originario beneficiario della detrazione fiscale che non potrà fruirne in dichiarazione dei redditi fino a quando detti crediti non verranno rifiutati.
La scelta di ripartire in dieci anni anziché in quattro le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus, inoltre, doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI 2024) e non si può ricorrere a questi fini all’istituto della dichiarazione integrativa.
Sono questi i chiarimenti ...
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