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FISCO

Auto immatricolate nel 2024 e concesse ai dipendenti nel 2025 con dubbi

Stando ai vecchi chiarimenti, per il fringe benefit rileverebbe il valore normale al netto dell’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro

/ Pamela ALBERTI

Venerdì, 9 maggio 2025

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La clausola di salvaguardia prevista dal nuovo art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, introdotta dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 convertito (c.d. DL “Bollette”), consente l’applicazione della previgente modalità di determinazione del fringe benefit, in base all’emissione di anidride carbonica, per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelle ordinate nel 2024 e concesse nel I° semestre 2025, senza fare alcun riferimento alle auto immatricolate nel 2024 e concesse nel 2025 (si pensi a un veicolo a “km zero” immatricolato a dicembre 2024 oppure a un’autovettura usata).

In assenza di chiarimenti relativi alla nuova disposizione, nel caso di veicolo concesso in uso promiscuo dopo il 1° gennaio 2025 ma immatricolato prima di tale data, non sembrerebbe possibile applicare la disciplina previgente (essendo il contratto stipulato dopo il 31 dicembre 2024 e non rientrando nella casistica dell’auto ordinata nel 2024), né quella nuova (essendo il veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2025).
Mutuando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020 in relazione alla vecchia disciplina, potrebbe trovare applicazione il criterio del valore normale ex art. 9 del TUIR, al netto dell’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, nel citato documento di prassi, con riferimento al caso di veicolo concesso con contratto stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma immatricolato prima, ha affermato che “la valorizzazione del benefit non è possibile in ragione del criterio del «valore normale», previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, dal momento che tale principio è da utilizzare per valorizzare gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi per uso privato”.
La ris. n. 46/2020 richiama sua volta la ris. n. 74/2017, nell’ambito della quale, ancorché in merito al diverso trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’uso del telefono cellulare per finalità anche aziendali, è stato, tra l’altro, precisato che, laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfetario per la valorizzazione di un benefit, “i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l’intero valore normale di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente”.

Ad avviso dell’Agenzia, nell’ipotesi prospettata, “il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro”.
In merito alla quantificazione di tale valore erano emerse alcune criticità (si veda “Benefit con dubbi per le auto non di nuova immatricolazione” del 1° ottobre 2020”).

L’Agenzia delle Entrate ha poi rilasciato ulteriori chiarimenti nelle risposte fornite nel corso di un incontro con la stampa specializzata del 28 gennaio 2021 (chiarimento n. 31).
In particolare, l’Agenzia ha affermato che l’art. 9 comma 3 del TUIR stabilisce che per la determinazione del valore normale del bene occorre fare riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni.
Tenuto conto che l’auto assegnata al dipendente è utilizzata anche nell’interesse del datore di lavoro, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato entro il 30 giugno 2020 e assegnato dal 1° luglio 2020, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro va scorporata l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro, “sia che lo spostamento sia all’interno del Comune della sede di lavoro che all’esterno”.

Assonime, nella circolare 3 aprile 2025 n. 7, emanata prima della nuova disposizione introdotta dal DL “Bollette”, ha tuttavia rilevato, in linea generale, che l’applicazione del criterio del valore normale implicherebbe la necessità di provvedere a una determinazione analitica del valore riferibile all’uso privato del veicolo di difficile quantificazione, creando complessità amministrative non solo per i datori di lavoro ma anche, in sede di controllo, in capo all’Amministrazione finanziaria.
Sarebbe quindi auspicabile un intervento che consenta di applicare anche nella fattispecie in esame il metodo di calcolo forfetario del fringe benefit (cfr. anche Documento Fondazione Studi Consulenti del lavoro 10 aprile 2025).

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