Il maxicanone di leasing si capitalizza insieme al prezzo di riscatto
Il risconto attivo va aggiunto al costo sostenuto per riscattare il bene
Nel corso della vita di un contratto di leasing finanziario può capitare che l’utilizzatore decida di procedere al riscatto anticipato del bene, saldando al concedente quanto ancora dovuto per le rate residue e per l’opzione di riscatto.
I motivi che possono indurre un’impresa a riscattare anticipatamente il bene sono i più vari.
L’impresa, ad esempio, ottenuta la disponibilità di nuove risorse finanziarie meno onerose rispetto al costo finanziario implicito del contratto di leasing, potrebbe aver scelto di estinguere quest’ultimo per conseguire un risparmio sul costo delle fonti di finanziamento.
Le nuove risorse ottenute, peraltro, potrebbero garantire una maggior durata nel rimborso rispetto ai termini previsti nel contratto di leasing, consentendo in tal caso all’impresa di beneficiare di un minor assorbimento dei flussi di cassa annui per le fonti di finanziamento.
Ancora, il riscatto anticipato potrebbe essere prodromico e funzionale ad una successiva rivendita del bene oggetto del contratto.
Sotto il profilo contabile, è di particolare interesse il trattamento da riservare al maxicanone riscontato nei precedenti esercizi, nonché alle rate residue pagate anticipatamente rispetto all’originaria scadenza contrattuale.
Per quanto concerne il maxicanone, si potrebbero prospettare due soluzioni.
Un primo approccio prevede di imputare nel Conto economico dell’anno in cui avviene il riscatto l’intero ammontare residuo del risconto attivo relativo a tale posta, con un evidente aggravio sul risultato dell’esercizio.
Un secondo approccio prevede, invece, la capitalizzazione del maxicanone ad incremento del prezzo di riscatto del bene.
Il costo residuo del maxicanone parteciperà, quindi, alla determinazione del risultato d’esercizio, dell’anno del riscatto e di quelli successivi, tramite l’ammortamento del bene e sulla base della vita utile di quest’ultimo.
Il secondo approccio, a ben vedere, consente una più corretta misurazione dei risultati economici dell’impresa, riducendo la volatilità delle performance conseguente ad una ripartizione non sistematica dell’importo in questione e migliorando la comparabilità dei bilanci da un esercizio ad un altro.
Lo stesso, peraltro, è conforme alle indicazioni dell’Organismo italiano di Contabilità, il quale già nella previgente versione del documento OIC 18 dedicato ai ratei e risconti, pubblicato nel 2014, aveva previsto che, nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone fosse capitalizzato ad incremento del valore del cespite (§ 25).
Tale previsione non è presente nella successiva versione dell’OIC 18 del dicembre 2016 (emendata a maggio 2022), ma lo standard setter nazionale l’ha riproposta nell’ambito della Appendice A del documento OIC 12 dedicata alle operazioni di locazione finanziaria e di lease back.
In tale Appendice, che si ricorda essere parte integrante dell’OIC 12, viene in particolare precisato che “nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene locato, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene”.
Alla luce di tali indicazioni, nel caso di riscatto anticipato del bene oggetto del contratto di leasing finanziario, pare opportuno adottare il secondo approccio in precedenza descritto, che prevede la capitalizzazione dell’ammontare residuo del risconto attivo relativo al maxicanone ad incremento del costo del bene riscattato.
Lo stesso trattamento, peraltro, dovrebbe essere seguito – ad avviso di chi scrive – anche con riferimento ai canoni di periodo pagati anticipatamente, rispetto all’originaria scadenza contrattuale.
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