ACCEDI
Lunedì, 19 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Retribuzione aggiuntiva o riposo compensativo per l’attività ai seggi nei festivi

Gli appuntamenti elettorali e referendari impattano in diversi modi sulla gestione del rapporto di lavoro

/ Valeria CULPO

Lunedì, 19 maggio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

In occasione delle elezioni amministrative, che si svolgeranno domenica 25 e lunedì 26 maggio prossimi in molti Comuni italiani, e dei cinque referendum abrogativi programmati per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, numerosi cittadini saranno chiamati a svolgere funzioni elettorali presso i seggi, in qualità di presidenti, scrutatori, segretari o rappresentanti di lista. Questo scenario comporta inevitabili riflessi sulla gestione del rapporto di lavoro subordinato, con particolare riferimento all’assenza e al relativo trattamento retributivo.

Il diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intera durata delle operazioni elettorali è garantito a tutti i lavoratori dipendenti, sia con contratto a termine che indeterminato, ed è disciplinato dall’art. 119 del DPR 361/57. Tali giornate devono essere considerate a tutti gli effetti lavorative, con pieno riconoscimento della retribuzione, da assoggettarsi all’ordinario trattamento contributivo e fiscale.

Per le giornate di attività ai seggi coincidenti con giornate lavorative, i dipendenti hanno diritto a percepire il trattamento economico che sarebbe loro spettato se la prestazione fosse stata regolarmente effettuata.
Per quanto concerne le eventuali giornate festive o non lavorative comprese nello stesso periodo, l’art. 1 della L. 69/92 prevede che al lavoratore venga riconosciuta una specifica retribuzione aggiuntiva oppure, in alternativa, il godimento di riposi compensativi.

A questo proposito è opportuno precisare che nel caso della c.d. “settimana corta”, con prestazione lavorativa programmata dal lunedì al venerdì, laddove il sabato sia considerato contrattualmente “a zero ore” – come accade per il CCNL Commercio – tale giornata non dà diritto a riposo compensativo.

La normativa non prevede criteri di preferenza tra retribuzione aggiuntiva e riposo compensativo e pertanto la scelta è demandata all’accordo tra le parti, considerando esigenze organizzative e produttive aziendali.
Se si opta per il riposo, questo deve essere fruito immediatamente dopo il termine delle operazioni elettorali, come indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 452/91.

Nell’ipotesi in cui le operazioni di scrutinio dei voti si protraggano oltre la mezzanotte, anche se l’impegno presso il seggio ha interessato solo parte della giornata successiva, il lavoratore è legittimato ad assentarsi per l’intero giorno.
Il permesso elettorale non è pertanto frazionabile su base oraria (Cass. n. 11830/2001) e il diritto ad assentarsi e a percepire il trattamento retributivo matura integralmente, a prescindere dalla durata effettiva della permanenza al seggio.

Al riguardo è utile sottolineare che durante il periodo di permesso elettorale, il lavoratore non può essere chiamato a prestare attività lavorativa, neppure al di fuori dell’orario delle operazioni di seggio, in quanto tali giornate sono legalmente equiparate a giorni di effettivo lavoro.

In assenza di una specifica regolamentazione contrattuale, sulla base dei principi di correttezza e buona fede che caratterizzano il rapporto di lavoro, il dipendente chiamato a svolgere funzioni elettorali è tenuto ad informare preventivamente il datore di lavoro, fornendo copia del certificato di convocazione ricevuto dall’ufficio elettorale. A chiusura delle operazioni, dovrà inoltre produrre un’attestazione rilasciata dal presidente di seggio, con l’indicazione puntuale delle giornate di effettiva presenza e degli orari di apertura e chiusura.

Secondo l’orientamento di Confindustria, il diritto all’assenza retribuita per lo svolgimento delle operazioni elettorali presuppone che le obbligazioni contrattuali tra le parti non siano sospese.
Pertanto, qualora al dipendente sia già stata comunicata la sospensione della prestazione per cassa integrazione guadagni, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione per il periodo interessato, né per le giornate lavorative, né per quelle festive.

In tali circostanze, il lavoratore percepirà esclusivamente il trattamento di integrazione salariale a carico dell’INPS, poiché l’attività svolta presso i seggi non è equiparabile a prestazione lavorativa.
Con riferimento specifico al riposo compensativo, la Corte di Cassazione (Cass. n. 29774/2018) ha chiarito che lo stesso non spetta durante la sospensione del rapporto, venendo meno la prestazione lavorativa che ne giustificherebbe la finalità compensativa.

TORNA SU