Fino al 2024 imponibili solo le plusvalenze su cripto-attività eccedenti i 2.000 euro
Possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore liquidando l’importo corretto della sostitutiva e procedendo con la richiesta di rimborso
Con una FAQ del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione della franchigia di 2.000 euro sulle plusvalenze da cessione di cripto-attività, affermando che la base imponibile dell’imposta sostitutiva è assunta per la parte che eccede tale importo.
Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR (introdotto dalla L. 197/2022), il quale fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
Tali plusvalenze sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% (la quale passerà al 33% dal 2026).
Dal punto di vista dichiarativo, nel modello REDDITI 2025 PF si deve compilare la nuova sezione V-A per la determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze e la sezione V-B per la liquidazione dell’imposta.
Secondo il comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR, le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo di acquisto delle stesse.
Quest’ultimo, da documentarsi a cura del contribuente, si deve basare su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo si considera pari a zero.
Le istruzioni al quadro RT dei modelli REDDITI 2025 PF e SP ricordano anche che per il 2024 vale ancora la franchigia di 2.000 euro.
La sua eliminazione è stata infatti prevista a partire dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025 da parte dell’art. 1 comma 25 lett. a) della L. 207/2024.
In proposito, la FAQ in commento ha precisato che risulta imponibile l’ammontare che supera la soglia di 2.000 euro prevista dalla norma.
Nello specifico, si afferma che se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione del quadro T del modello 730/2025 o del quadro RT del modello REDDITI 2025 PF sarà pari all’importo di 500 euro, ossia all’importo eccedente la franchigia.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce poi che, nel caso in cui il contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia nel modello REDDITI 2024, può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.
Questa precisazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che le istruzioni ai modelli REDDITI 2024 facevano intendere che fosse interamente assoggettata a imposizione la somma delle plusvalenze realizzate quando risultavano superiori a 2.000 euro.
Nello stesso senso sembravano esprimersi anche le specifiche tecniche al modello REDDITI 2024 PF, tanto che molto probabilmente la maggior parte dei software di compilazione hanno condotto alla liquidazione dell’imposta sostitutiva del 26% senza tenere conto dell’abbattimento forfetario di 2.000 euro.
In altri termini, è possibile che la gran parte dei contribuenti con plusvalenze su cripto-attività realizzate nel 2023 e pari, ad esempio, a 2.100 euro, abbia versato l’imposta sostitutiva di 546 euro (2.100 x 26%) anziché di 26 euro (100 x 26%). I contribuenti in questa situazione, dunque, devono presentare una dichiarazione integrativa a favore liquidando l’importo corretto dell’imposta sostitutiva dovuta e procedendo con la richiesta di rimborso come indicato dall’Agenzia delle Entrate.
La problematica in esame non dovrebbe verificarsi invece con riferimento al modello REDDITI 2025 PF, in quanto le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia prevedono chiaramente che si deve sottrarre 2.000 euro dalle plusvalenze realizzate.
Tornando al tema del rimborso di imposte, si ricorda che l’art. 38 del DPR 602/73 riconosce al contribuente che vanti una posizione creditoria rispetto alle imposte dirette il diritto di chiederne il rimborso entro 48 mesi dal versamento.
L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività rientra in questa disciplina, in quanto si tratta di una norma che regola il rimborso delle imposte oggetto di versamento diretto, ossia eseguito direttamente dal contribuente in base alle imposte autoliquidate e dai sostituti d’imposta.
Nel caso di specie, il rimborso può essere chiesto mediante apposita istanza presentata attraverso la trasmissione telematica della dichiarazione integrativa (a favore) modello REDDITI 2024 PF.
Nonostante l’eccedenza in argomento rientri tra quelle utilizzabili in compensazione “orizzontale” attraverso il modello F24, la soluzione del rimborso appare quella più lineare. Ciò in quanto la struttura del modello REDDITI 2024 PF non consente di segnalare l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza versata a saldo dell’imposta sostitutiva su cripto-attività. Infatti, il rigo RX21, che liquida il credito per l’eccedenza in colonna 3, non prevede la compilazione della colonna 5 per l’utilizzo in compensazione, ma solo la colonna 4 relativa alla richiesta di rimborso.
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