Fringe benefit innalzato anche per i figli conviventi del coniuge deceduto
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4, fornisce le indicazioni per l’incremento a 1.000/2.000 euro per il triennio 2025-2027
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4/2025 (§ 2.7), ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2025, 2026 e 2027, sciogliendo alcuni nodi e confermando per molti aspetti i chiarimenti già forniti in relazione alle previgenti disposizioni transitorie.
Il comma 390 dell’art. 1 della L. 207/2024 ha previsto, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga all’art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, che non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro;
- le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro
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