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FISCO

Per i forfetari, IVA da reverse charge su base trimestrale

Non è stata specificata la decorrenza della nuova periodicità di versamento

/ Emanuele GRECO

Lunedì, 23 giugno 2025

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno scorso del DLgs. n. 81/2025 (correttivo dei decreti della riforma fiscale), è in vigore la disposizione sui nuovi termini di versamento, per i forfetari, dell’IVA derivante da acquisti con il meccanismo del reverse charge.

Introducendo la lettera e-bis) nell’art. 1 comma 58 della L. 190/2014, il versamento viene previsto su base trimestrale. La nuova disposizione, infatti, stabilisce che i forfetari “versano l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari”.

Deve però essere osservato che non è stata espressamente abrogata dal DLgs. 81/2025 la norma che dispone il versamento su base mensile, entro il giorno 16 successivo al mese di effettuazione (art. 1 comma 60 della L. 190/2014).

Sul piano degli adempimenti, il forfetario che effettua acquisti con il meccanismo del reverse charge è tenuto a:
- integrare la fattura del cedente o prestatore, nel caso di inversione contabile “interna” (es. servizi nel settore dell’edilizia ex art. 17 comma 6 del DPR 633/72);
- integrare la fattura del cedente o prestatore (se questi è un soggetto passivo Ue) ovvero a emettere autofattura (se questi è soggetto passivo extra Ue), nel caso di operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (c.d. inversione contabile “esterna”).
L’imposta è, quindi, versata mediante modello F24, secondo la periodicità descritta. Il rispetto di questi obblighi contabili discende dal mantenimento del predetto art. 1 comma 60 della L. 190/2014.

Inoltre, nel caso degli acquisti da soggetti passivi non stabiliti, è anche dovuta la presentazione dell’esterometro (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015), salvo che l’integrazione della fattura o l’emissione dell’autofattura avvenga mediante Sistema di Interscambio (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022).

Va precisato che, per gli acquisti intracomunitari di beni da parte dei soggetti in regime forfetario, non è sempre necessaria l’applicazione dell’IVA in Italia: l’imposta è dovuta – con il meccanismo del reverse charge – solo al di sopra della soglia di 10.000 euro prevista dall’art. 38 comma 5 del DL 331/93 (salvo opzione del cessionario per l’assolvimento dell’IVA in Italia).

Nonostante la soggettività passiva dei forfetari comporti l’obbligo di versare l’IVA a debito derivante dal meccanismo del reverse charge, non risulta invece dovuta la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010). I soggetti forfetari sono esonerati da tale obbligo comunicativo, anche laddove effettuino acquisti per i quali siano debitori d’imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023, § 4.5).

Fermo l’inquadramento generale della disciplina, il nuovo termine di versamento trimestrale, introdotto dall’art. 6 del DLgs. 81/2025, non è stato subordinato a un’espressa decorrenza.
Se ne dovrebbe concludere che il versamento avviene su base trimestrale per tutte le operazioni il cui momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA è successivo alla data di entrata in vigore del DLgs, vale a dire il 13 giugno (giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla G.U.).

Ad esempio, per le prestazioni di servizi edili vale la data di pagamento del corrispettivo oppure, se antecedente il momento di emissione della fattura da parte del fornitore. Per gli acquisti intracomunitari, invece, si guarda in linea generale al momento di inizio del trasporto dallo Stato Ue di partenza dei beni o, se anteriore, alla data di emissione della fattura.

Nel caso di un’operazione effettuata il 19 giugno 2025, il versamento dell’IVA derivante dal meccanismo del reverse charge dovrebbe quindi poter avvenire entro il 20 agosto 2025 (vale a dire entro il 16 del secondo mese successivo al secondo trimestre dell’anno), beneficiando del differimento dei versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno (art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).
La relazione illustrativa al DLgs. riportava che la disposizione avrebbe dovuto applicarsi alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025. Tuttavia, tale condizione temporale non è riproposta nel testo della norma.

Difficile applicare il limite di versamento a 100 euro

Con riferimento ai versamenti sotto 100 euro, ci si potrebbe chiedere se valga, anche per i forfetari, il limite minimo di versamento dell’IVA di cui all’art. 1 comma 4 del DPR 100/98, con conseguente rinvio al periodo successivo. Il limite è stato, peraltro, innalzato di recente da 25,82 a 100 euro, da parte di un altro decreto attuativo della riforma fiscale (art. 9 del DLgs. 1/2024).
Tuttavia, tale disciplina, per sua propria natura oltre che per collocazione normativa nel DPR 100/98, sembra riferibile solamente ai soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche.

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