Possibile per i coniugi optare per un regime patrimoniale atipico
Il Notariato esamina la possibilità di una convenzione matrimoniale che preveda solo la comunione «de residuo», escludendo quella «immediata»
Un recente Studio del Consiglio nazionale del Notariato (n. 4-2025/C) ha indagato l’interessante questione dell’ammissibilità di convenzioni matrimoniali atipiche e di regimi patrimoniali atipici che i coniugi decidano di creare in alternativa alla comunione legale.
I coniugi che non prevedono diversamente entrano in regime di comunione legale; tuttavia, essi possono optare per la separazione dei beni (art. 215 c.c.), che è una convenzione tipica o, ancora, modificare le regole che operano per la comunione legale, dando vita ad una comunione convenzionale (art. 210 c.c.).
Come esempio di convenzione matrimoniale che crea un regime patrimoniale atipico, lo Studio in commento prende in esame il caso in cui i coniugi si accordino perché tra loro operi soltanto la comunione de residuo ...
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