Basta l’accertamento alla società estinta per invocare la responsabilità del socio
Non occorre il decorso del quinquennio ex art. 28 del DLgs. 175/2014 per far valere l’art. 36 del DPR 602/73
In tema di società estinta non occorre che decorra il quinquennio ex art. 28 del DLgs. 175/2014 per la notifica dell’accertamento al socio unico e amministratore chiamato a rispondere ai fini della responsabilità ex art. 36 del DPR 602/73.
Inoltre, non è necessario un accertamento specifico nei confronti del liquidatore, amministratore o socio ai fini di detta responsabilità, se l’accertamento societario contiene nella motivazione gli elementi utili a consentire la difesa dei soggetti interessati.
Questi sono i principi che si evincono nell’ordinanza n. 24023 del 27 agosto 2025 depositata dalla Corte di Cassazione.
Dal decisum emerge che ad una società cancellata dal Registro delle imprese nel 2015 veniva notificato un avviso di accertamento nel 2017 in cui il socio unico ed ex amministratore era chiamato a rispondere anche a titolo personale ai fini della responsabilità ex art. 36 del DPR 602/73.
Il socio unico ed ex amministratore si difendeva sostenendo che l’accertamento nei suoi confronti era illegittimo in quanto non erano decorsi i cinque anni dalla cancellazione della società ai sensi dell’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014.
In sostanza, solo dopo il decorso il quinquennio egli poteva essere chiamato a rispondere ai fini della responsabilità ex art. 36 commi 3 e 4 del DPR 602/73.
Tale tesi veniva accolta dal giudice del gravame che, peraltro, rilevava come occorresse anche l’emissione di un differente avviso d’accertamento, motivato sulle ragioni di imputabilità del debito o delle responsabilità trasferite dalla società al socio.
I giudici di legittimità, però, hanno totalmente ribaltato detto arresto.
Si rammenta che la cancellazione della società determina l’estinzione della medesima, ma, in virtù dell’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, l’Erario può notificare nei confronti del soggetto estinto entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, gli atti di accertamento, di riscossione e del contenzioso.
Diversa è la responsabilità ex art. 36 del DPR 602/73, prevista ex lege e posta a carico degli amministratori, dei liquidatori e dei soci per il mancato pagamento delle imposte, che può venire in rilevo a fronte delle condotte specifiche indicate dalla medesima norma.
La Cassazione ha stabilito che è errato sostenere che per la “notifica dell’atto accertativo nei confronti del socio, ex art. 36 cit., fosse necessaria la definitiva estinzione della società, ossia non solo la sua cancellazione dal registro delle imprese, come previsto dall’art. 2495 c.c., ma anche il decorso del quinquennio, previsto dall’art. 28 cit.”.
Ciò in quanto, spiega, il “termine dilatorio, posto sicuramente a tutela degli interessi erariali ai fini della verifica e definizione di rapporti fiscali controversi, non si trasforma per la medesima amministrazione in un termine vincolante, ai fini della notifica di atti fiscali, quando si ha necessità di rivolgere l’attenzione non già nei confronti della compagine sociale, ma nei riguardi del socio che risponda ex art. 36 cit.”.
Ciò che maggiormente sembra rilevare, però, nella pronuncia in commento, è che la Cassazione ha ritenuto non necessario un accertamento ad hoc per rilevare la responsabilità ex art. 36 del DPR 602/73, ma sufficiente quello societario se notificato al soggetto nei confronti del quale si intende far valere la responsabilità.
Si osservi che il comma 5 dell’art. 36 citato prevede che detta responsabilità “è accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Tuttavia, con un’interpretazione alquanto estensiva del dettato normativo, la Suprema Corte ha spiegato che tale norma “non vuol significare che il contenuto debba plasticamente distinguersi. Se l’atto indirizzato nei confronti della compagine sociale contiene già la ricostruzione delle condotte illegittime, valide nei confronti della società, ma sufficientemente descrittive dei fatti riconducibili all’amministratore, o al socio, essi possono ben essere riprodotti tal quali nei confronti del socio (o dell’amministratore). Ciò che conta è che il destinatario sappia da cosa e perché debba difendersi, cosa gli si chiede ed a che titolo siano formulate pretese nei suoi confronti (ex art. 36 cit.)”.
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