Il professionista deve esaminare la documentazione sulla sicurezza sul lavoro
Ciò anche per prevenire sorprese in sede di ispezione INAIL: il controllo serve poi ad assicurare ogni soggetto alla propria voce di pertinenza
La tipica ispezione INAIL è la verifica di rischio assicurato.
Essa è frutto, di norma, della business intelligence dell’Istituto, ovvero di quella attività basata sull’analisi e sull’incrocio delle informazioni provenienti dalle banche dati dell’INAIL e di altre pubbliche amministrazioni.
Normalmente, si ritiene che l’attività di verifica del rischio assicurato serva essenzialmente a controllare la congruità della classificazione con le reali lavorazioni svolte, ma in realtà essa comprende un ambito più ampio: si tratta di controllare non solo se l’inquadramento è congruente con quello INPS e se le voci di tariffa corrispondono alle lavorazioni svolte, ma anche se tutti i lavoratori sono racchiusi in tutela ai corretti riferimenti tariffari.
Al fine di prevenire un eventuale addebito dell’Istituto, è ovviamente necessario che il professionista visiti periodicamente il luogo di lavoro per verificare se vi siano state modificazioni nelle lavorazioni e interroghi il datore di lavoro con domande appropriate, ma è altresì necessario che egli prevenga, in un certo senso, l’ispezione verificando già la documentazione che l’ispettore potrebbe richiedere.
In primis, vi è il documento di valutazione dei rischi che solitamente contiene al suo interno una esaustiva descrizione del ciclo produttivo.
Esso dovrà evidentemente essere paragonato con le voci di lavorazione in essere, ma la valutazione conseguente dovrà tenere conto delle regole di classificazione INAIL.
Ad esempio, ove nella descrizione del ciclo produttivo sia riportato che vi è un laboratorio di controllo qualità dei prodotti, ciò non significa che debba essere applicata la voce 0620 riferita a “Analisi ambientali, industriali, merceologiche, geotecniche effettuate a sé stanti, ad es. controllo di qualità e certificazione di prodotto”.
Laddove, invece, tale riferimento tariffario sia presente, occorrerà prestare la massima attenzione e domandare immediatamente al datore di lavoro se la lavorazione di controllo qualità viene svolta anche per terzi poiché, ove la verifica sia solo riferita a prodotti interni, si tratterà di attività complementare: essa seguirà pertanto la classificazione dell’attività principale anche nel caso in cui venga svolta in un luogo separato.
Una volta acclarata l’esattezza della classificazione tariffaria attraverso la verifica del documento di valutazione dei rischi, la visione diretta degli ambienti e le domande rivolte al datore di lavoro, c’è un altro documento rilevante a fini di sicurezza che deve essere esaminato dal professionista per evitare addebiti da parte del servizio ispettivo INAIL per differenza di tasso: si tratta delle rilevazioni del rumore in azienda.
Di norma, esse sono strutturate per gruppi di lavoratori omogenei per mansioni o, nelle aziende più piccole, per singolo dipendente e descrivono la giornata lavorativa del soggetto.
Ove quindi, ad esempio, risulti che il lavoratore assicurato alla voce 0722 per attività amministrativa acceda in modo non occasionale ai rapporti produttivi dovrà evidentemente essere valutata la possibilità di racchiudere i suoi imponibili parzialmente sulla voce di produzione o sulla voce 0723.
Ancora una volta, la verifica deve essere effettuata perché presumibilmente il funzionario di vigilanza ispettiva all’atto di un eventuale accesso richiederà le rilevazioni del rumore e le confronterà con il dettaglio dell’autoliquidazione, ossia con l’esposizione suddivisa per voci degli imponibili dei lavoratori rilevando eventuali soggetti assicurati in maniera inesatta.
Come sempre, anche in questo caso le valutazioni andranno fatte sulla base anche delle disposizioni specifiche INAIL che, ad esempio, impediscono che lo stesso soggetto sia assicurato alla voce 0722 e 0723 contemporaneamente: infatti, l’Istituto ha precisato che la voce 0722 riguarda le attività del personale di ufficio e comprende l’utilizzo del veicolo per accedere ad altri uffici; la voce 0723 riguarda le attività del personale di ufficio che accede a cantieri, opifici e simili. Pertanto, l’attività del medesimo lavoratore non può essere riferita a entrambe le voci 0722/0723, mentre è possibile per l’attività dell’azienda.
Dunque, benché le ispezioni INAIL non siano direttamente riferite alla materia della sicurezza sul lavoro, parte della documentazione redatta a tal fine deve essere comunque visionata dal professionista anche per prevenire eventuali addebiti in sede di ispezione dell’Istituto assicuratore: un accurato controllo serve anche a prevenire eventuali domande mirate in sede ispettiva oltre che ad assicurare ogni soggetto alla propria voce di pertinenza.
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