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FISCO

Scambio automatico sui conti finanziari entro fine mese

Lo scambio automatico ha ad oggetto i dati dei conti finanziari relativi al 2024

/ Sara BERNARDI

Giovedì, 25 settembre 2025

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All’approssimarsi della scadenza del 30 settembre relativa allo scambio automatico dei dati dei conti finanziari, è opportuno richiamare i principali profili della disciplina di riferimento. La disciplina dispone, in sintesi, l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione fiscale delle informazioni relative ai conti finanziari intrattenuti dai non residenti. Essa provvede, a sua volta, al successivo scambio automatico di tali informazioni con le Amministrazioni fiscali dei soggetti titolari dei conti. Trattasi degli obblighi di comunicazione e successivo scambio automatico dei dati dei conti finanziari secondo il Common Reporting Standard (CRS), disciplinati dalla direttiva 2014/107/Ue (“DAC 2”) nei rapporti con gli Stati dell’Unione europea e con Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Andorra e Monaco, nonché dalla Convenzione Multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali nei rapporti con gli Stati aderenti. Le disposizioni attuative sono state adottate in Italia con il DM 28 dicembre 2015, attuativo anche della L. n. 95/2015 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo FATCA tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Richiamando brevemente l’ambito applicativo, l’obbligo di adeguata verifica, monitoraggio e comunicazione all’Agenzia delle Entrate coinvolge le “istituzioni finanziarie” (italiane) individuate dall’art. 1 comma 1 lett. n) del DM attuativo, quali ad esempio: banche; Poste Italiane SpA; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR) e talune imprese di assicurazione. Il successivo art. 1 comma 2 lett. a) del DM individua, poi, i “conti finanziari” assoggettati agli obblighi: sono tali i conti intrattenuti presso un’istituzione finanziaria, i conti di deposito (qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto deposito a risparmio) e i conti di custodia, nonché qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un’istituzione finanziaria (con alcune eccezioni). Per i conti oggetto di comunicazione, le istituzioni finanziarie devono comunicare, in particolare: i dati identificativi del titolare del conto; il numero di conto; il nome (e numero di identificazione) dell’istituzione finanziaria; il saldo o il valore del conto al termine del periodo di rendicontazione e degli interessi pagati nel medesimo periodo.

L’obbligo relativo allo scambio automatico è costruito in modo tale che lo Stato A acquisisca i dati relativi ai conti finanziari che i soggetti residenti nello Stato B hanno nello Stato A, fornendo poi questi dati allo Stato B. Per l’Italia, gli allegati C e D al DM attuativo contengono l’elenco, rispettivamente, degli Stati verso cui l’Amministrazione italiana si impegna a fornire i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti e quelli dai quali l’Italia riceve i dati dei conti esteri dei propri residenti. Guardando all’Italia, è previsto in primo luogo l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli intermediari finanziari, delle informazioni relative ai conti finanziari intrattenuti in Italia dai non residenti nell’anno solare precedente. L’Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, al successivo scambio automatico di tali informazioni con le Amministrazioni fiscali di residenza dei soggetti titolari dei conti.

Tali obblighi hanno cadenza annuale. L’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a ciascun anno solare deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo: in sostanza, gli intermediari finanziari obbligati hanno già trasmesso, entro lo scorso 30 giugno, i dati dei conti intrattenuti in Italia dai non residenti relativi al 2024. Il successivo scambio automatico tra le Amministrazioni coinvolte deve avvenire entro il 30 settembre dell’anno successivo: in sostanza, entro la prossima scadenza, l’Agenzia delle Entrate (italiana) deve trasmettere alle Amministrazioni fiscali dei non residenti, i dati dei conti dagli stessi intrattenuti in Italia nel corso del 2024.

Compliance per anomalie dichiarative

Simmetricamente, in ragione degli obblighi di scambio, l’Agenzia delle Entrate acquisirà i dati sui conti intrattenuti all’estero dai residenti italiani, utilizzati per effettuare controlli selettivi nei confronti di tali soggetti (provv. Agenzia delle Entrate n. 40601/2022, riferito alle annualità 2018 e successive). Il provvedimento prevede, nello specifico, l’invio di comunicazioni per la promozione della compliance ai contribuenti che presentano le anomalie dichiarative più rilevanti, come emergenti a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere. La comunicazione contiene alcune informazioni, tra le quali la possibilità per il contribuente di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale, nonché le istruzioni sugli adempimenti necessari per la regolarizzazione della propria posizione. In particolare, a fronte della comunicazione ricevuta, il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento.

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