In dirittura d’arrivo la legge delega sulla retribuzione giusta ed equa
Tra gli obiettivi anche lo stimolo del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Dopo quasi due anni dal via libera da parte della Camera, il 6 dicembre 2023, il Senato ha approvato il 23 settembre in via definitiva, con 78 voti favorevoli e 52 contrari, il Ddl. 957 contenente deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione.
A tal proposito si ricorda che il CNEL, nel documento denominato “Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia” diffuso nell’ottobre 2023, ha evidenziato che la mera introduzione di un salario minimo legale in Italia non avrebbe fornito una soluzione rispetto alle problematiche rappresentate dal lavoro povero o dal c.d. “dumping contrattuale”, risultando invece la contrattazione collettiva la sede da privilegiare e valorizzare per la fissazione dei trattamenti retributivi adeguati.
Nel corso dell’iter parlamentare si è così giunti all’esame della proposta di legge presentata dalle opposizioni in materia di salario minimo e quindi all’approvazione definitiva del Ddl.
Quanto alla delega in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, all’art. 1 vengono enunciati gli obbiettivi cui il Governo deve mirare nell’adozione dei decreti legislativi, primo tra tutti la garanzia per i lavoratori di trattamenti retributivi giusti ed equi, ma anche il contrasto del lavoro sottopagato e del fenomeno del c.d. “dumping contrattuale” nonché lo stimolo del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Vengono quindi indicati i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega, come definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo in essi previsto costituisca la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria, da estendere anche ai lavoratori non coperti da contrattazione collettiva.
Si prevede poi, in caso di appalto di servizi di qualunque tipo e settore, l’obbligo di riconoscere ai lavoratori trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l’oggetto dell’appalto. Tale disposizione si collega al comma 1-bis dell’art. 29 del DLgs. 276/2003, introdotto dall’art. 29 comma 2 lett. a) del DL 19/2024 (conv. L. 56/2024), ai sensi del quale al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
Si promuove il rinnovo tempestivo dei contratti collettivi e la disciplina di modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa (in merito alla distribuzione degli utili si ricorda, tra l’altro, che la L. 76/2025, all’art. 5, ha previsto per l’anno 2025 l’elevazione del limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva disciplinata dall’art. 1 comma 182 della L. 208/2015 a 5.000 euro lordi in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015).
Si segnala inoltre la previsione di strumenti di misurazione tramite indicazione obbligatoria dei codici contrattuali nelle trasmissioni all’INPS con flussi UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro.
L’art. 2 riguarda invece la delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva. Tra i principi e i criteri direttivi da rispettare rientrano il perfezionamento, anche mediante strumenti tecnologici evoluti e banche dati condivise, delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli e l’introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi a oggetto l’andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonché di abuso della forma cooperativa.
Rimangono esclusi dalla applicazione delle disposizioni della legge i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001 e i contratti collettivi a essi applicabili.
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