La cessazione del vincolo associativo libera il CPB per i professionisti
Pubblicate ieri dall’Agenzia delle Entrate tre nuove FAQ
Le nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale riservate alle attività di lavoro autonomo stanno generando numerosi dubbi applicativi che avranno certamente un impatto sulle adesioni in scadenza il prossimo 30 settembre.
Occorre ricordare che queste nuove condizioni (artt. 11 comma 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) e 21 comma 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024) sono operative per le adesioni al CPB 2025-2026 esercitate a partire dalla data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025, vale a dire dal 13 giugno 2025. Non risultano interessati i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software di compilazione del modello CPB) e la data di entrata in vigore del decreto, hanno aderito al CPB 2025-2026.
Stante tale efficacia, rimangono valide le adesioni al CPB 2024-2025 già espresse, senza tenere conto delle nuove regole introdotte dal DLgs. 81/2025. Questo significa che l’associazione professionale che ha aderito al CPB 2024-2025 continua ad applicarlo, indipendentemente dalle successive scelte dei relativi associati. Allo stesso modo, il professionista con reddito di lavoro autonomo individuale e con una partecipazione in associazione professionale che ha aderito al CPB 2024-2025, continua ad applicarlo indipendentemente dalle scelte dell’associazione.
La situazione è diversa per quei soggetti che nelle esemplificazioni appena fatte stanno valutando l’adesione al CPB 2025-2026. Per i professionisti e l’associazione, in linea di massima, le nuove cause risultano operative.
A tal proposito, occorre notare che nell’art. 11 comma 1 lett. b-quinquies) il vincolo dell’adesione al CPB opera per i professionisti che “con riferimento al periodo d’imposta precedente” hanno una posizione IVA individuale e, contemporaneamente, partecipano a un’associazione professionale, STP o STA. Questi ulteriori elementi inducono a interrogarsi sull’operatività della causa di esclusione in caso di eventi, realizzatisi nel periodo d’imposta precedente, che recidono il legame tra associato/socio ed ente collettivo.
Si ipotizzi un’associazione professionale che a fine 2024 si sciolga, cessando l’attività. Ai fini dell’accesso al CPB 2025-2026 per i professionisti individuali, si dovrebbe guardare al periodo 2024, nel quale l’associazione era esistente e il vincolo associativo operante. Sulla base della lettera della norma, quindi, l’adesione al CPB 2025-2026 per i professionisti dovrebbe essere esclusa. Questa conclusione sembra coerente con la ratio della norma, dal momento che la proposta di concordato verrebbe formulata sulla base di redditi individuali che dovrebbero aumentare per effetto del trasferimento della clientela dall’associazione alle singole posizioni degli associati.
Se uno dei professionisti recede nel corso del 2024, invece, il vincolo associativo si scioglie per l’intero anno, tanto che nessun reddito è imputato per l’assenza della qualifica di associato alla data di chiusura dell’esercizio. Sotto il profilo del concordato preventivo, questo evento dovrebbe recidere definitivamente il legame con l’associazione, tanto che entrambi i soggetti potrebbero valutare autonomamente l’adesione al CPB 2025-2026, senza che siano integrate ulteriori fattispecie di esclusione (ci riferiamo alla modifica della compagine sociale per l’associazione).
Ciò posto, vi è un’ulteriore questione interpretativa sulla quale è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 25, pubblicata ieri con altre due nella sezione su condizioni di accesso e cause di esclusione.
Nelle disposizioni sopra indicate viene specificato che l’effetto preclusivo si genera se i soggetti coinvolti non aderiscono al CPB per i “medesimi periodi d’imposta”.
Tale formulazione normativa era stata interpretata da alcuni in modo estremamente rigoroso, ritenendo che tale espressione si riferisse al biennio di efficacia del CPB (approfondimento 22 settembre 2025 della Fondazione dei consulenti del Lavoro). Con questa impostazione, i professionisti associati non avrebbero potuto aderire al CPB 2025-2026 se l’associazione avesse già aderito al CPB 2024-2025 (e viceversa).
Secondo una diversa interpretazione – condivisa dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 25 di ieri – l’adesione al CPB è possibile anche quando i bienni di efficacia dell’accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l’associazione quanto l’associato devono applicare il CPB.
Tornando all’esemplificazione precedente, ricorrendone le condizioni, i professionisti associati possono aderire al CPB 2025-2026 anche se l’associazione ha già aderito al CPB 2024-2025. Allo stesso modo, l’associazione professionale può aderire al CPB 2025-2026 anche se i singoli professionisti hanno già aderito al CPB 2024-2025. In questo modo, per il 2025, tutte le parti risultano in CPB.
Naturalmente questo comporta il necessario rinnovo del CPB in capo all’associazione (o ai professionisti, a seconda dei casi) per il biennio 2026-2027, pena la cessazione del concordato con effetto dal periodo d’imposta 2026.
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