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FISCO

Entro il 29 settembre la comunicazione ENEA per interventi ultimati nel primo semestre

Trasmissione telematica dei dati per beneficiare dell’ecobonus, ma anche per il «bonus casa»

/ Arianna ZENI

Venerdì, 26 settembre 2025

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Mancano pochi giorni per poter trasmettere all’ENEA la comunicazione riguardante gli interventi di efficienza energetica che si sono conclusi nel primo semestre del 2025. In deroga al termine ordinario dei 90 giorni dalla fine dei lavori entro i quali il contribuente deve provvedere alla trasmissione telematica dei dati tecnici, infatti, l’effettiva operatività del Portale (https://bonusfiscali.enea.it/), avvenuta alla fine del mese di giugno 2025, ha determinato lo slittamento dei termini entro cui è necessario adempiere.

Giova infatti ricordare che con il comunicato ENEA del 30 giugno 2025, oltre a essere stata resa nota l’operatività del Portale telematico a partire dalla stessa data (30 giugno), sono stati informati i contribuenti che i 90 giorni entro cui trasmettere la comunicazione ENEA decorrono dal 30 giugno 2025, anziché dall’ultimazione dei lavori, per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e il 29 giugno 2025 compreso, oltre che per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

Tutti coloro che rientrano in dette casistiche, pertanto, dovranno trasmettere entro il 29 settembre 2025 (in quanto il 28 settembre è domenica) i dati relativi alla detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”), di cui all’art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013, oltre ai dati relativi agli interventi di recupero edilizio, agevolati con la detrazione IRPEF per recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR (c.d. “bonus casa”), che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Quanto al termine del 28 settembre che cade di domenica, pare pacifico lo slittamento a lunedì 29 (primo giorno successivo non festivo) in virtù dell’art. 2963 c.c.

A seconda dell’agevolazione di cui si intende beneficiare in conseguenza agli interventi volti al risparmio energetico eseguiti, la comunicazione all’ENEA assume diversi significati.

Nel caso si intenda fruire dell’ecobonus, infatti, occorre ricordare che secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (tra le altre, circ. 25 luglio 2022 n. 28, p. 128 e circ. 26 giugno 2023 n. 17, p. 135 ss.), l’omissione della comunicazione ENEA nei termini preclude la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale, ferma restando, però, la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012.

Sulla natura decadenziale o meno dell’adempimento, tuttavia, occorre evidenziare che la giurisprudenza è divisa. Mentre nelle ordinanze nn. 34151/2022 e 15178/2024, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, ove non vi siano più le condizioni per poter aderire alla c.d. “remissione in bonis”, si decade dal diritto di beneficiare dell’agevolazione fiscale, un cambio di rotta è arrivato con la sentenza 21 marzo 2024 n. 7657, ribadito dall’ordinanza 12 luglio 2024 n. 19309, secondo cui la mancata trasmissione della comunicazione all’ENEA non determina la decadenza dall’agevolazione.

Nel caso si intenda fruire del c.d. “bonus casa” di cui all’art. 16-bis del TUIR, invece, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito, nella ris. 18 aprile 2019 n. 46, che l’omessa trasmissione all’ENEA della comunicazione relativa agli interventi di recupero dai quali si ottiene un risparmio energetico prevista dal comma 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

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