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Giovedì, 2 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Istanze entro il 31 ottobre per il tax credit imprese editrici per la carta 2025

/ REDAZIONE

Giovedì, 2 ottobre 2025

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Le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC possono presentare entro il 31 ottobre 2025 le domande ai fini del credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite (art. 188 del DL 34/2020 e art. 1 comma 319 della L. 213/2023; si veda anche la circolare Dipartimento per l’informazione e l’editoria 10 settembre 2024 n. 2).
Nella domanda per l’anno 2025 sono dichiarate le spese sostenute nell’anno 2024.
Come indicato nel sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per l’anno 2025 sono ammesse al beneficio le imprese con i nuovi codici ATECO 58.12 (edizione di quotidiani) o 58.13 (edizione di riviste e periodici), corrispondenti ai precedenti codici ATECO 58.13 e 58.14.

Le domande possono essere presentate, dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2025 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2025, dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile sul portale, previa autenticazione via SPID o CNS o CIE.
Per collegarsi alla pagina, denominata “Sportello telematico delle misure di sostegno all’Editoria” (https://pa.impresainungiorno.gov.it/die/) occorre selezionare dal menu “L’impresa e la PA”/“Servizi”/“presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per l’informazione e l’editoria”.

Il credito di imposta è previsto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’art. 4 comma 183 della L. 350/2003 e al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto agli importi complessivamente richiesti, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto. Non è quindi rilevante l’ordine cronologico di presentazione delle domande.


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