Per l’esenzione da accisa sul carburante non basta la licenza per il trasporto
Nella circolare n. 26 pubblicata ieri, 1° ottobre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione da accisa prevista per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti.
Il documento in esame precisa, fra l’altro, che l’iscrizione delle imbarcazioni nei registri navali (es. Registro Navi Minori e Galleggianti) abilita l’unità navale a esercitare l’attività di trasporto promiscuo di passeggeri e merci, ma tale licenza non comporta necessariamente che il natante autorizzato svolga un servizio regolare di trasporto.
Pertanto, il semplice possesso della licenza è condizione necessaria, ma non sufficiente per ottenere automaticamente il beneficio fiscale dell’esenzione dall’accisa.
Di conseguenza, i soggetti che intendono utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione, anche per un periodo limitato, allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi di trasporto a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri, pur se muniti di particolari autorizzazioni o licenze, dovranno richiedere il rilascio del codice identificativo previsto dall’art. 6-bis del DM 225/2015.
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