ACCEDI
Giovedì, 9 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Vaglio del giudice circoscritto alla regolarità della transazione fiscale

Non deve accertare la sussistenza di eventuali soluzioni di continuità nel procedimento di formazione del consenso dell’Agenzia delle Entrate

/ Tommaso NIGRO

Giovedì, 9 aprile 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Nel contesto delle novità introdotte dal decreto correttivo-ter grande interesse riveste l’introduzione del comma 2-bis all’art. 23 del DLgs. 14/2019 (CCII) che consente ora, a certe condizioni, di accedere alla transazione fiscale. In argomento si segnala il provvedimento del Tribunale di Roma del 7 marzo 2026 che si distingue nell’ancora confuso perimetro applicativo della riformata disposizione.

La pronuncia in commento, nell’autorizzare l’esecuzione di un accordo transattivo tra la proponente e l’Amministrazione finanziaria nell’ambito di una composizione negoziata della crisi, affronta con estremo rigore tecnico il delicato tema dei confini del sindacato giudiziale. L’interrogativo di fondo, che permea l’intera motivazione, attiene alla natura stessa del controllo demandato al Tribunale, ovvero se esso debba limitarsi a un vaglio di regolarità formale e procedurale o se, al contrario, debba spingersi fino a uno scrutinio di merito sulla convenienza economica e sulla fattibilità del piano di risanamento.

Il giudice, attraversando l’attuale giurisprudenza, sposa una linea interpretativa che privilegia la “regolarità sostanziale”, intesa come verifica della coerenza intrinseca e della non contraddittorietà delle attestazioni professionali, rifuggendo da ogni indebita incursione nell’autonomia negoziale delle parti. In questo contesto, l’attività del Tribunale viene ricondotta nell’alveo della volontaria giurisdizione, ove non è richiesto di accertare l’attendibilità dei giudizi dell’attestatore o la sussistenza di eventuali soluzioni di continuità nel procedimento di formazione del consenso dell’Agenzia delle Entrate, bensì di garantire che l’accordo sia sorretto da un apparato documentale idoneo a supportare una determinazione consapevole del creditore pubblico.

Ed è proprio la dialettica tra il rigore della norma e l’elasticità dello strumento negoziale a connotare il decreto, il quale sottolinea come il giudizio di “sufficienza” dell’istruttoria e dei dati assunti a sostegno dell’accordo appartenga esclusivamente all’Agenzia fiscale, alla quale, peraltro, appartiene la relativa responsabilità.

Sotto il profilo economico-patrimoniale, la vicenda in esame offre uno scenario di particolare interesse. Il piano di risanamento, originariamente fondato sulla razionalizzazione dei costi e sull’incremento dell’attività privata, ha trovato il proprio equilibrio nella ristrutturazione del debito fiscale attraverso una proposta di transazione ex art. 23 comma 2-bis del CCII, contemplante uno stralcio del 50% del debito complessivo. La documentazione a corredo, tra cui spicca l’attestazione di convenienza redatta dal professionista indipendente e la relazione sulla veridicità dei dati aziendali effettuata dal revisore, ha evidenziato il miglior soddisfacimento offerto in regime di continuità rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Quest’ultima, analizzata attraverso scenari “atomistici” e “going concern” con il metodo DCF, avrebbe infatti generato un attivo sensibilmente inferiore, con un soddisfacimento del credito erariale stimato in misura non superiore al 14-15%. Il divario tra le due ipotesi, in uno all’affidabilità degli elaborati, fonda, dunque, il convincimento giudiziale, inteso come scrutinio di regolarità sostanziale. In aggiunta, va valorizzata l’attenzione da parte del Tribunale per l’elemento sociale e funzionale, trattandosi di azienda ospedaliera gestita dalla ricorrente che, nella prospettazione, non viene considerata come un asettico complesso di beni strumentali, bensì come un presidio sanitario territoriale di rilevanza strategica, la cui integrità è indissolubilmente legata alla tutela del diritto fondamentale alla salute sancito dall’art. 32 Cost.

Il giudice delegato accoglie le riflessioni dell’attestatore, sottolineando come la liquidazione giudiziale comporterebbe un vulnus gravissimo per la comunità, con ricadute occupazionali e assistenziali non recuperabili. In questa prospettiva, il fattore organizzativo, declinato in termini di protocolli clinici e cultura professionale, assurge a componente essenziale dell’avviamento, giustificando una soluzione della crisi che preservi il “sistema unitario” dell’impresa sanitaria.

Il decreto del Tribunale di Roma si pone, dunque, in consapevole contrasto con quella dottrina che vorrebbe trasformare il controllo autorizzativo in un giudizio di merito sull’idoneità dell’accordo a produrre il riequilibrio economico-finanziario della società. Al contrario, la decisione ribadisce la centralità delle relazioni tecniche, purché intrinsecamente tra loro coerenti e prodotte da soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità. Il provvedimento conferma, dunque, che, in sede di art. 23 comma 2-bis, la funzione del giudice non è quella di sostituirsi all’Amministrazione finanziaria o all’attestatore, ma quella di garantire la correttezza del processo decisionale, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di trasparenza che devono governare la gestione delle crisi d’impresa, senza parentesi incidentali di merito.

TORNA SU