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Giovedì, 9 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nessun limite di durata allo staff leasing

La materia torna all’attenzione dei giudici di merito che, però, offrono soluzioni contrastanti

/ Federico ANDREOZZI

Giovedì, 9 aprile 2026

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I principi cui è informato il diritto eurounitario in materia di lavoro precario non sono applicabili ai lavoratori somministrati che siano assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione. Così si è pronunciato il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 419 dell’11 marzo 2026.

Nel caso di specie, il giudice di merito era stato chiamato a decidere su una controversia vertente tra un lavoratore somministrato e un’impresa utilizzatrice: dopo plurimi rapporti di lavoro a termine presso l’agenzia di somministrazione, il dipendente era stato assunto a tempo indeterminato, venendo, nel frattempo, inviato senza soluzione di continuità in missione presso la medesima utilizzatrice. Successivamente, la missione veniva interrotta, con contestuale collocazione del lavoratore in disponibilità.

Pertanto, quest’ultimo aveva presentato ricorso nei confronti dell’utilizzatrice, chiedendo la corresponsione di differenze retributive e sostenendo l’illegittima protrazione del rapporto in missione, nonché l’incompatibilità della disciplina interna con i principi eurounitari in materia di lavoro interinale.
Tali conclusioni non sono state tuttavia condivise dal Tribunale di Brescia che, investito della vicenda, ha rigettato le domande del lavoratore.

Dopo aver delineato i contorni della fattispecie dello staff leasing, distinguendola dalla somministrazione a tempo determinato, nella quale il lavoratore viene inviato in missione presso l’utilizzatrice per un periodo delimitato da un termine finale, il giudice di merito ha escluso l’applicabilità dei principi di stampo eurounitario al caso di specie.

In particolare, ha spiegato il Tribunale, l’art. 19 del DLgs. 81/2015, che racchiude il riferimento al limite massimo di 24 mesi per la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, si rivolge ai rapporti di lavoro somministrato a tempo determinato: nel caso di specie, invece, il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato direttamente dall’agenzia somministrante che, a sua volta, aveva inviato il lavoratore in missione a tempo indeterminato, proprio in ragione della stabilità del rapporto ad essa sotteso.

In tal senso, il dipendente non poteva considerarsi “precario”, bensì assunto in via stabile e continuativa dall’agenzia di somministrazione dalla quale percepiva altresì l’indennità di disponibilità “il che concorre sensatamente ad escludere proprio quella mancanza di tutela che l’abusivo ricorso alla reiterazione di contratti di somministrazione a termine poteva determinare a carico del lavoratore una volta cessata la somministrazione nel contratto a termine”.

La pronuncia in commento non passa inosservata, ponendosi a testimonianza della difficoltà di individuare una soluzione univoca in materia di staff leasing. Basti considerare che lo stesso Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 17/2026, ragionando sulla contrarietà della somministrazione protratta nel tempo con i principi eurounitari – letti alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea – era giunto a conclusioni opposte, affermando come “[l]e sentenze della Corte di Giustizia hanno ad oggetto delle ipotesi di missioni a termine reiterate senza limiti collegate a contratti di somministrazione a tempo determinato; tuttavia, i principi da esse ricavabili possono trovare applicazione al caso di somministrazione a tempo indeterminato con invio in missione a tempo indeterminato presso uno stesso utilizzatore”.

Queste sentenze riflettono, a ben vedere, gli orientamenti dei giudici territoriali, divisi tra il sostenere la contrarietà della fattispecie rispetto ai principi eurounitari – in particolare, alla direttiva Ce 2008/104 e al carattere necessariamente temporaneo del ricorso al lavoro somministrato (cfr. Trib. Reggio Emilia n. 389/2024) – e la non applicabilità degli stessi.

In tal senso, in modo non dissimile dalla pronuncia del Tribunale di Brescia in commento, si registra la sentenza del Tribunale di Bari n. 3213/2025 che ha affermato come la direttiva Ce 2008/104 riguardi esclusivamente le missioni a tempo determinato nell’ambito di rapporti di somministrazione, siano essi a tempo indeterminato o a termine; diversamente, in presenza di una missione a tempo indeterminato, non rileverebbe la finalità di ottenere un rapporto di lavoro stabile presso l’utilizzatore in quanto un impiego caratterizzato da stabilità già sussiste e rimane in essere.

Alla luce di una simile situazione giurisprudenziale, si consiglia comunque di adottare un approccio quanto più prudente possibile. In tal senso, l’utilizzazione di un lavoratore somministrato, per evitare rischi, andrebbe limitata ad un arco temporale che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo.

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