Riconoscimento della buona fede non facile per i falsi certificati di origine
L’errore incolpevole presuppone che non possa essere rilevato dal debitore in buona fede
La Corte di Cassazione torna sulle ragioni di sgravio o rimborso di dazi contabilizzati a posteriori, per fatti derivanti da errate o false dichiarazioni di origine preferenziale di merci presentate per l’importazione, fissando le condizioni per l’applicabilità del tributo o, in alternativa, per il riconoscimento della buona fede dell’operatore che ha fatto affidamento su certificati rilasciati da autorità terze.
La questione è nota e muove dalla numerosa prassi e giurisprudenza interpretativa dell’art. 220 del precedente Codice doganale (regolamento Cee n. 2913/92), con ragionamenti che possono essere trasfusi nell’art. 119 del vigente Codice doganale dell’Unione (regolamento Ue 952/2013), mantenendo viva la questione della ricerca, che necessariamente segue principi di diritto e al contempo opera in una logica case by case, del difficile equilibrio tra tutela degli interessi finanziari dell’Ue e tutela dell’affidamento del contribuente, che tuttavia deve dimostrare una diligenza rafforzata, gravando sullo stesso il peso della prova.
Al vaglio dei giudici di legittimità – intervenuti di nuovo sul punto con le sentenze nn. 2036 e 2038 del 2026 – è l’ipotesi, classica, dell’importazione di beni assoggettati a gravosa fiscalità di confine (cioè dazi antidumping), certificati dall’autorità del Paese esportatore come originari di detto Paese e che, a seguito di indagine OLAF, si sono in realtà dimostrati aventi diversa origine. In questa ipotesi, dunque in una ipotesi di frode di terzi, occorre sempre discernere profili di responsabilità, diligenza, buona fede e affidamento, per comprendere se, comunque, un importatore può essere chiamato al pagamento di tali dazi.
Affinché possa procedersi allo sgravio, le condizioni sono molteplici. Su tutte, possono annoverarsi le seguenti: la semplice falsità della dichiarazione d’origine legittima l’azione di recupero dei dazi, giacché per lo sgravio occorre un errore attivo dell’autorità estera; non costituisce, di per sé, errore attivo il rilascio di una certificazione falsa e ciò, in specie, se sia stata determinata da una falsa rappresentazione in fatto dell’esportatore; per ritenere, in questo caso, l’errore imputabile all’autorità emittente occorre provare che essa sapeva o doveva sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale; occorre provare, inoltre, che un simile errore non poteva ragionevolmente essere conosciuto dal debitore in buona fede; l’onere della prova di tutti gli indicati elementi incombe sull’operatore; gli operatori economici, in relazione alla loro esperienza professionale e al grado di diligenza che necessariamente l’accompagna, devono munirsi di tutti gli elementi attestanti la corretta applicazione del regime preferenziale, ivi compresa l’origine delle merci; gli obblighi di diligenza, e i relativi oneri, non si spingono, normalmente, fino a richiedere la verifica sistematica di tutte le circostanze del rilascio del certificato e del ruolo dell’esportatore; ove, peraltro, sussistano circostanze che inducano a dubitare dell’esattezza di un certificato d’origine, è richiesta la massima diligenza possibile, che, parimenti, va provata dall’operatore.
Su questi punti interviene la giurisprudenza in commento, che cassa una decisione di merito che non ha approfondito tutti gli aspetti predetti, concentrandosi sull’elemento soggettivo della responsabilità e osservando che la sola buona fede dell’importatore non lo esime dalla sua responsabilità, perché se così non fosse l’importatore sarebbe indotto a non verificare più l’esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell’esportatore, né la buona fede di quest’ultimo, il che darebbe luogo ad abusi.
Per la Cassazione, insomma, la buona fede non ha valenza in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativa, tra le quali va annoverato l’errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stesso operatore o di altri soggetti in quanto l’Unione europea non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori rientranti nel rischio dell’attività commerciale, contro cui gli operatori economici possono premunirsi solo nell’ambito dei loro rapporti negoziali.
Sul punto – aprendosi cosi uno spazio di responsabilità e, al contempo, di tutela – per la giurisprudenza di legittimità è compito degli operatori economici adottare, nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i rischi di un’azione di recupero a posteriori e che tale prevenzione può consistere, in particolare, nel fatto che il debitore ottenga dall’altro contraente, al momento della conclusione del contratto o successivamente, tutti gli elementi di prova attestanti che le merci provengono dallo Stato beneficiario del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, inclusi documenti attestanti tale origine.
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