Obbligo di ritenuta d’acconto del 20% sui pignoramenti presso terzi
La tassazione definitiva delle somme versate dal sostituto d’imposta è posta in capo al creditore, che deve indicare redditi e trattenute in dichiarazione
Sono state diffuse dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 3 marzo 2010, le disposizioni attuative dell’art. 21 comma 15 secondo periodo della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, il quale dispone, a carico del terzo pignorato che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo d’acconto del 20% sulle somme versate al creditore pignorante.
Innanzitutto, per una migliore comprensione della tematica, è opportuno fornire alcuni ragguagli sulla disposizione di Legge oggetto del provvedimento.
L’art. 21 comma 15 della L. 449/97 prescrive al primo periodo che le somme pagate in esito a una procedura esecutiva di pignoramento anche presso terzi, sulla base dell’ordinanza di assegnazione, sono soggette alle ritenute ...
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