È reato utilizzare fatture soggettivamente inesistenti anche se si sono davvero sostenuti i costi
La rilevanza penale potrebbe essere esclusa ai soli fini delle imposte dirette
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000) è configurabile, in relazione all’IVA, nonostante i costi indicati siano effettivamente sostenuti.
Ad affermarlo è la terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10394 del 16 marzo 2010.
L’art. 2 del DLgs. 74/2000, si ricorda, punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, sia soggettivamente che oggettivamente, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Nel caso di specie, contro il decreto di sequestro in funzione della successiva confisca per equivalente, ...