Operativo il bonus per la pubblicità di prodotti agricoli «made in Italy»
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 30 di oggi, 22 aprile 2010, ha istituito il codice tributo relativo al credito d’imposta previsto per le imprese agricole che hanno pubblicizzato i propri prodotti all’estero, la cui disciplina è stata dettata dal DM 24 luglio 2009 e dal DM 4 febbraio 2010.
Il codice “6825”, denominato “Credito d’imposta per la promozione del sistema agroalimentare italiano all’estero ai sensi dell’articolo 1comma 1088 della legge 27 dicembre 2006 n. 296”, deve essere indicato, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”; nel caso in cui il contribuente debba procedere alla restituzione del credito, dovrà compilare la colonna “importi a debito versati”.
Nella colonna “anno di riferimento”, espresso nella forma “AAAA”, deve essere indicato l’anno di fruizione dell’agevolazione.
Si ricorda che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione soltanto a seguito dell’apposito nulla-osta. (Redazione)
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