Il mancato versamento dei contributi sindacali non è appropriazione indebita
Per la Cassazione, manca il requisito dell’«altruità»: le «trattenute» o «ritenute» rimangono nell’esclusiva disponibilità del datore di lavoro
Il mancato versamento al sindacato, da parte del datore di lavoro, delle quote associative trattenute sulla retribuzione dei dipendenti iscritti non integra il reato di appropriazione indebita.
Lo ha stabilito, con la sentenza n. 15115 del 20 aprile 2010, la seconda sezione della Cassazione.
La Suprema Corte ha così confermato il verdetto di assoluzione già pronunciato, nei confronti del datore di lavoro, sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, sulla base del rilievo che, in caso di mancato versamento di contributi sindacali da parte del datore di lavoro, non potesse ritenersi sussistente il requisito dell’“altruità” della cosa (nella specie, delle somme trattenute in busta paga), costituente elemento indefettibile per l’integrazione del reato appropriazione
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