Sospesi i termini processuali se l’ufficio accerta il suo irregolare funzionamento
Il giudice ne deve tenere conto e non può dichiarare inammissibile l’appello
Ove l’Amministrazione finanziaria accerti l’irregolare funzionamento dei propri uffici, i termini, sia processuali sia sostanziali, rimangono sospesi fino al decimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del relativo decreto. Il giudice di merito, in virtù di ciò, qualora sia stato reso edotto della presenza del decreto, non può quindi dichiarare inammissibile l’appello dell’ufficio per mancato rispetto del termine di decadenza.
Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13576 di ieri, 4 giugno 2010, che, purtroppo, non può essere criticata più di tanto, stante la chiarezza del dettato legislativo.
Vediamo, per sommi capi, il fondamento normativo del potere di accertamento dell’irregolare funzionamento ...
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